Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 2006, n.254 regola il risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell'articolo 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private. (GU n. 199 del 28-8-2006). Il decreto stabilisce, tra l'altro, che:
| " ... il danneggiato che si ritiene non responsabile, in tutto o in parte, del sinistro rivolge la richiesta di risarcimento all'impresa che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato ...."
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In caso di applicabilità (
vedi i casi di inapplicabilità) e di richiesta di risarcimento completa degli elementi richiesti dalla legge, l’impresa assicuratrice deve formulare una offerta o specificare i motivi del diniego entro:
- 30 giorni in caso di danni a veicoli e cose in presenza di CAI; (Constatazione Amichevole di Incidente) sottoscritto da entrambe le parti;
- 60 giorni in caso di danni a veicoli e cose in assenza di CAI o non sottoscritta da entrambe le parti
- 90 giorni in caso di lesioni.