Ricordate che, in caso d'incidente ed in base all'art. 1914 c.c., dovete aver fatto tutto il possibile per evitare o diminuire il danno (il cosiddetto "obbligo di salvataggio"), altrimenti potreste perdere il diritto al risarcimento del danno (p.e. se notate un incendio dovete immediatamente chiamare i pompieri, ecc.).

Se ritenete di avere ragione ed è applicabile la procedura di Indennizzo diretto, spedite (attraverso traccomandata con ricevuta di ritorno) o consegnate la Richiesta di Risarcimento per danni a cose alla vostra agenzia corredandola di una copia del modulo CAI.
Se la procedura di Indennizzo Diretto non è applicabile, la Richiesta di Risarcimento per danni a cose (con o senza il modulo CAI) va spedita alla Compagnia della Controparte. Nel caso abbiate subito delle lesioni personali, complilate anche la Richiesta interlocutoria di Risarcimento per danni al conducente.
Se ritenete di avere torto inviate comunque la comunicazione del sinistro alla vostra compagnia (denuncia cautelativa) dettagliando gli eventi e descrivendo anche i danni subiti dal vostro veicolo e da quello della controparte.
In caso di controversia inviate la comunicazione del sinistro alla vostra compagnia (denuncia cautelativa)ed alla compagnia della controparte dettagliando gli eventi e descrivendo anche i danni subiti da voi e dalla controparte. Nella comunicazione alla vostra compagnia potrete anche diffidarla da liquidare il danno alla controparte.
La comunicazione di sinistro deve avvenire entro 3 giorni dall'evento dannoso o dal momento in cui ne siete venuti a conoscenza e deve contenere: luogo, data, ora, descrizione dell'accaduto, elenco dei danni, certificati medici, fotografie del sinistro, indicazione dei testimoni. Se lo ritenete opportuno, richiedete alla compagnia di assicurazione a indicarvi per iscritto quali documenti sono necessari per la liquidazione dei danni.

A seconda dei casi, la vostra Compagnia o quella della controparte, potranno richiedere di visionare il vostro veicolo per effettuare una stima dei danni. Ricordate pertanto di comunicare, nella denuncia di sinistro, il luogo dove il perito della compagnia potrà avere visione del veicolo.
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