SCIARE SENZA PENSIERI

Dal 1° gennaio 2022 saranno effettive le misure contenute nel decreto legislativo 40/2021 in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali per cui tutti coloro che vorranno sciare dovranno stipulare una apposita assicurazione di responsabilità civile verso terzi.
“Lo sciatore che utilizza le piste da sci alpino deve possedere una assicurazione in corso di validità che copra la propria responsabilità civile per danni o infortuni causati a terzi” (Art. 30 del DL 40/2021)
Per chi non sarà in possesso di questa copertura assicurativa è prevista una sanzione da 100 a 150€ e il ritiro dello skiPass.
A prescindere dall’obbligo di legge, la copertura assicurativa durante lo svolgimento di queste attività sportive si rivela comunque essenziale data la frequenza di incidenti sulle piste da sci.
I migliori prodotti sul mercato non si limitano a fornire solo la copertura di responsabilità civile ma includono anche altre utili garanzie in modo da avere un supporto sia finanziario che sanitario con assistenza e copertura delle spese mediche.
GARANZIE
- Responsabilità civile: copertura dei danni involontariamente causati a terzi durante la pratica di sci, snowboard e pattinaggio sul ghiaccio, fino a 250.000€.
- Rimborso o pagamento delle spese mediche
- Indennitaria giornaliera da gessatura
- Rimborso di skiPass, lezioni e noleggio attrezzatura: in caso di ricovero (per almeno tre giorni) a seguito di un infortunio avuto durante la pratica di sci, snowboard e pattinaggio sul ghiaccio è previsto un rimborso fino a 150 € i costi sostenuti per SkiPass, le lezioni di sci e il noleggio dell’attrezzatura sportiva non utilizzata.
- Assistenza in caso di infortunio:
- Consulenza medica specialistica a diposizione h24 per l’assistenza sanitaria.
- Rientro sanitario: in caso di necessità sarà organizzato, coprendone le spese, il trasporto dell’assicurato presso un istituto specializzato o presso la sua abitazione; anche in caso di convalescenza per il rientro alla propria residenza nel caso in cui l’assicurato non fosse in grado di provvedere da solo al rientro.
- Autista a disposizione, nel caso in cui l’assicurato o i famigliari non siano in grado di guidare un veicolo per raggiungere la propria residenza. È inclusa inoltre anche la copertura per il costo del biglietto del treno o dell’aereo per raggiungere, e recuperare, il veicolo;
- Accompagnamento minori, se a seguito di infortunio o malattia, l’assicurato non sia in grado di occuparsi dei minori in viaggio con lui.
La polizza può avere una durata personalizzata annuale o settimanale a seconda delle esigenze.
La copertura può valere per il singolo individuo o estesa al nucleo familiare; la polizza di durata temporanea può essere stipulata anche per gruppi (da 10 persone in su)
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